Da sempre noi italiani siamo abituati a tramandare di generazione in generazione il cognome paterno, con grande orgoglio di tutta la famiglia quando nasce un figlio maschio, che “porterà avanti il nome”.
Eppure, in una società che tende alla parificazione assoluta dei genitori, il primo comma dell’art. 262 cod. civ. è sembrato a molti uno stonato retaggio della concezione patriarcale della famiglia.
Tale norma afferma infatti che “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.
Molte volte, negli anni, la Corte Costituzionale è intervenuta sul punto, ritenendo la norma discriminatoria e chiedendo – invano – l’intervento del Legislatore.
In assenza di un intervento legislativo, la Corte Costituzionale nel 2022 è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 262 cod. civ.
Con sentenza n. 131/2022 la Corte ha dichiarato incostituzionale tale norma.
Ne consegue che ai bambini nati dopo il 1° giugno 2022 sarà assegnato automaticamente il doppio cognome (sia materno che paterno).
L’ordine dei cognomi dovrà essere deciso dai genitori e, in mancanza di accordo, dovrà intervenire l’Autorità Giudiziaria. Precisa, infatti, la Corte che “non si può […] riprodurre – con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno – la medesima logica discriminatoria, che è a fondamento della odierna declaratoria di illegittimità costituzionale”.
Sarà comunque possibile assegnare al figlio soltanto il cognome paterno o soltanto quello materno, ma unicamente su accordo dei genitori.
La Corte Costituzionale, nel rendere l’attribuzione del doppio cognome regola generale, ha altresì invitato il Legislatore ad intervenire per prevenire eventuali situazioni problematiche:
- la moltiplicazione dei cognomi nel susseguirsi delle generazioni: sul punto la Corte ha suggerito che, alla nascita del figlio, il genitore che abbia due cognomi scelga quale tra essi tramandare al minore;
- la differenziazione tra figli degli stessi genitori: sul punto la Corte ha suggerito che i genitori scelgano l’ordine dei cognomi o quale cognome attribuire ai propri figli al momento della nascita del primogenito, divenendo poi tale scelta vincolante per le successive eventuali nascite.
Infine, la Corte Costituzionale ha precisato che l’attribuzione automatica del doppio cognome vale soltanto per il futuro, non anche per chi, già nato al momento della sentenza, abbia un solo cognome (tendenzialmente quello paterno): in questi casi, per l’eventuale aggiunta del secondo cognome, occorrerà fare ricorso al Prefetto oppure al Giudice.
Il contenuto della sentenza è certamente storico e avrà un indubbio impatto sulla realtà sociale, ma saprà la società rendere davvero uguali i ruoli genitoriali? O l’intervento della Corte (così motivato “A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell’unione fra i due genitori si traduce nell’invisibilità della donna. L’automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.”) garantirà un’uguaglianza unicamente formale?
Allegati:
Matrimonio Famiglia Di Fatto Figli Figli Nati Fuori Dal Matrimonio Adozione Minori Giurisprudenza Legislazione Cognome Responsabilità Genitoriale Diritto
Pubblicato lunedì 03 ottobre 2022
da Studio Legale Piantanida