Migliaia di genitori in Italia si sono chiesti e continuano a chiedersi se e come debbano svolgersi le frequentazioni tra il genitore non collocatario e i figli.
La prima indicazione sul punto è quella fornita dal Governo, sul proprio sito, nella sezione FaQ: “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
E se i genitori vivono in regioni diverse? E se uno dei due genitori lavora e non può garantire l’assenza di rischi di contagio? E se le frequentazioni disposte dal Giudice prevedono spostamenti quasi giornalieri del minore?
A tali domande, i Tribunali italiani hanno cercato di fornire risposte coerenti, ma spesso molto diverse tra loro.
Tra le altre, il Tribunale di Verona, con decreto del 27 marzo 2020, ha stabilito che durante l’intero periodo di emergenza sanitaria, la minore permanga con ciascun genitore per 14 giorni consecutivi, limitando così al minimo gli spostamenti e prevedendo contestualmente videochiamate giornaliere, che garantiscano la conservazione del rapporto con l’altro genitore.
Il Tribunale di Bolzano, con decreto del 4 aprile 2020, ha ritenuto che nel bilanciamento di interessi della figlia minore tra quello di frequentare il padre e quello di restare a casa per non correre il rischio di contagio, dovesse prevalere quest’ultimo. Il tribunale ha dunque sospeso le frequentazioni tra padre e figlia, prevedendo che, al termine dell’emergenza sanitaria, il padre potrà recuperare i giorni “persi”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 6 aprile 2020, ha rigettato la domanda materna di sospensione delle frequentazioni tra padre e figlia, ritenendo che “il generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione di entrambi i genitori”. Il Tribunale ha dunque confermato le modalità di frequentazioni già in atto, disponendo che, in aggiunta, il padre potesse effettuare una videochiamata al giorno con la figlia, della durata di 15 minuti.
Da ultimo, la Corte d’Appello di Milano, con decreto del 9 aprile 2020, ha confermato la sospensione delle frequentazioni tra padre (residente in Lombardia) e figlio (residente in Piemonte) disposta dai Servizi Sociali. Tuttavia, pur estendendo tale sospensione sino all’11 maggio, ha autorizzato il padre a tenere il figlio con sé dal 25 aprile al 3 maggio consecutivamente.
E’ dunque evidente come, in un periodo del tutto eccezionale come quello che stiamo vivendo, non vi siano risposte certe.
La soluzione maggiormente tutelante degli interessi della famiglia e, soprattutto, dei figli minori sembra dunque essere quella dell’accordo, anche provvisorio, tra i genitori, nell’ambito dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Potrebbe forse essere l’occasione di (ri)scoprire canali di comunicazione efficaci e punti di vista condivisi.
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Pubblicato lunedì 20 aprile 2020
da Studio Legale Piantanida