Capita spesso che, nell’ambito del conflitto familiare, le parti non riescano a trovare un accordo – soprattutto – sulla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e dunque sulle questioni che riguardano i figli, il loro affidamento, mantenimento e le frequentazioni con ciascun genitore.
Per tale motivo, spesso è il Tribunale a decidere a chi sono affidati i figli minori, presso chi sono collocati, con che modalità e tempi i minori devono frequentare ciascun genitore ecc.
In alcune occasioni, tuttavia, una delle parti disattende il provvedimento del Tribunale, ritenendolo contrario all’interesse del minore, scorretto o semplicemente ingiusto.
Ma se un genitore ritiene il provvedimento del Giudice contrario all’interesse dei propri figli – e per questo non lo applica – commette un reato?
L’art. 388, comma II, c.p. prevede la pena della “reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032” per “chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori […]”.
La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 23059, resa in data 25 maggio 2023, ha affrontato un caso in cui un padre collocatario si opponeva a che la madre frequentasse i figli nei termini decisi dal Giudice della separazione, poiché – a suo dire – il nuovo compagno della madre era nocivo per i minori e l’immobile in cui i bambini avrebbero dovuto frequentare la mamma era inidoneo ad ospitarli.
L’imputato, nel procedimento in oggetto, sosteneva che mancasse l’”elemento soggettivo” del reato, ritenendo che la violazione del provvedimento del Giudice civile fosse “giustificata” dal perseguimento dell’interesse dei minori.
La Corte di Cassazione ha spiegato che i provvedimenti relativi alle frequentazioni tra i figli e il genitore non collocatario non sono eseguibili coattivamente, ma richiedono “la necessaria collaborazione dell'obbligato”, cioè del genitore collocatario: in situazioni come queste, il rifiuto di rispettare il provvedimento del Giudice, assume rilevanza penale.
In tali situazioni, “il plausibile e giustificato motivo in grado di costituire valida causa di esclusione della colpevolezza […] deve essere determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse
del minore in una situazione sopravvenuta”, cioè il rifiuto di dare attuazione al provvedimento deve dipendere da circostanze insorte successivamente all’emissione del provvedimento del Giudice civile.
Specifica la Corte che “l'elusione del provvedimento giudiziale non può essere fondata su una mera valutazione soggettiva di situazioni preesistenti (siano esse note, dedotte o deducibili al giudice) circa la inopportunità dell'esecuzione”.
Qualora dunque il Giudice Civile abbia già valutato le circostanze che il genitore obbligato ritiene contrarie all’interesse del minore, ovvero si sia pronunciato successivamente al verificarsi delle stesse, ogni violazione del provvedimento costituirà reato.
Allegati:
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Pubblicato lunedì 03 luglio 2023
da Studio Legale Piantanida