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Studio Legale Piantanida

Atto di nascita con due padri: il Tribunale di Milano dice sì alla trascrizione in Italia

Ci sono bambini, come Jodie (nome di fantasia), che nascono e crescono con due mamme o due papà.

Ci sono Paesi, come l’Italia, che faticano a concepire tale possibilità.

E allora cosa succede se i genitori di quei bambini vogliono trascrivere in Italia il loro atto di nascita, formatosi regolarmente all’estero?

Jodie è nata in Connecticut dall’amore di due uomini. Amore che evidentemente non sarebbe bastato a generare una bambina e che dunque, per realizzare il sogno di una famiglia, ha utilizzato uno strumento, la surrogazione di maternità, assolutamente legale in Connecticut. Ma vietata in Italia.

I due uomini hanno deciso insieme di diventare genitori, si sono documentati in modo approfondito sulle legislazioni vigenti, hanno scelto un’agenzia che tutelasse nel migliore dei modi le donne che si offrono di portare avanti la gravidanza, hanno mantenuto contatti con la “carrier” per nove mesi, hanno assistito al parto e, alla fine, sono diventati genitori di Jodie.

Genitorialità riconosciuta anche giuridicamente dal Connecticut che li ha indicati entrambi sull’atto di nascita della minore.

Due anni dopo, poiché uno di loro è cittadino italiano, i due padri hanno chiesto all’Anagrafe di Milano la trascrizione in Italia dell’atto di nascita di Jodie.

Tale trascrizione è tuttavia stata negata per contrarietà all’ordine pubblico.

I genitori di Jodie hanno dunque impugnato tale rigetto avanti al Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Milano, con decreto reso in data 18 luglio 2022, ha dichiarato illegittimo il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di Milano, ordinando la trascrizione dell’atto di nascita di Jodie.

E ciò all’esito di un attento e approfondito esame della giurisprudenza italiana e internazionale.

Il Tribunale di Milano, invero, è partito dalla sentenza n. 12193/2019 – richiamata anche dall’Anagrafe di Milano nel proprio provvedimento di rigetto – con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha negato la possibilità di trascrivere atti di nascita di minori nati ad esito di surrogazione di maternità, per contrarietà all’ordine pubblico. Le Sezioni Unite hanno invero affermato che nel nostro ordinamento il divieto di surrogazione di maternità è “posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione”. Valori, questi ultimi, che il Legislatore ha ritenuto prevalenti rispetto all’interesse del minore, con una valutazione insindacabile per il Giudice. Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha infine ricordato che il genitore cd. intenzionale ha sempre facoltà di chiedere la cd. adozione in casa particolari.

Tuttavia, tra la data in cui si è riunita la camera di consiglio per l’emissione di tale sentenza (6 novembre 2018) e la data di pubblicazione della sentenza stessa (8 maggio 2019), è intervenuto un parere della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La CEDU, in data 10 aprile 2019, ha affermato il diritto del bambino nato con maternità surrogata al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, con la conseguenza che i singoli Stati membri devono prevedere strumenti idonei a riconoscere la relazione tra genitore (cd. intenzionale) e figlio in modo efficace e tempestivo. La CEDU ha specificato che gli Stati possono scegliere come attuare il rispetto dei diritti del bambino: con lo strumento dell’adozione oppure con la trascrizione dell’atto di nascita formatosi all’estero. Purché lo strumento scelto abbia i requisiti di rapidità ed effettività.

Sul punto, è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 33/21, ha affermato che la cd. adozione in casi particolari “costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata”, invitando il Legislatore ad introdurre una disciplina maggiormente aderente ai principi costituzionali e sovranazionali.

Alla luce di tali orientamenti, il Tribunale di Milano ha ritenuto di dover valutare, da un lato, quale fosse lo strumento più efficace e tempestivo per riconoscere il rapporto tra Jodie e il papà intenzionale e, dall’altro lato, se l’interesse della minore nel caso concreto potesse prevalere sulla potenziale violazione dell’ordine pubblico.

Sotto il primo profilo, il Tribunale di Milano ha affermato che “la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero sia, nel panorama legislativo vigente, l’unica modalità per non violare il diritto di cui all’art. 8 della CEDU dal momento che l’alternativa suggerita dalla Suprema Corte – ossia l’adozione in casi particolari – continua a non assicurare” il requisito della rapidità richiesto dalla CEDU (a motivo delle “dilatate tempistiche del procedimento ex art. 44 lett. d), non certo compatibili con l’esigenza di immediato riconoscimento del minore”), ma solo quello della adeguatezza.

Rispetto alla possibile violazione dell’ordine pubblico relativa alla dignità della gestante, il Tribunale di Milano ha rilevato che, nel caso di specie, la carrier era una donna “economicamente autosufficiente, che si è rivolta al centro specializzato spontaneamente e, molto probabilmente, con l’intento altruistico di aiutare coppie non in grado di avere figli in modo autonomo. Peraltro, occorre evidenziare che la normativa del Connecticut, riconosce elevati standard di protezione a tutti i partecipanti della procedura di maternità surrogata come emerge dallo Statuto Generale del Connecticut”.

Esclusa la possibile violazione dell’ordine pubblico e ritenuto inapplicabile il rimedio dell’adozione in casi particolari, il Tribunale di Milano ha dunque dichiarato l’illegittimità del rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ordinando la trascrizione integrale dell’atto di nascita di Jodie.

Ora non resta che attendere il nuovo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che a breve si pronunceranno nuovamente sul tema in esame delineando auspicabilmente un iter chiaro e applicabile a tutti.


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Pubblicato lunedì 24 ottobre 2022
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