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Studio Legale Piantanida

Atto di nascita con due mamme: la parola alla Corte di Cassazione

Oggi, in Italia, molte sono le famiglie nate da coppie di persone dello stesso sesso.

Famigli nell’ambito delle quali, sempre più spesso, nascono e crescono bambini, figli biologici di un solo componente della coppia ma, di fatto, cresciuti e accuditi da entrambi.

Tali bambini talvolta sono figli nati da precedenti relazioni eterosessuali, altre volte rappresentano il frutto di un progetto elaborato e portato avanti, congiuntamente, dalla coppia.

Infatti, benché il nostro Paese non riconosca alle coppie dello stesso sesso la possibilità di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, né all’adozione, altri Paesi - anche europei – non prevedono simili limitazioni.

Con la conseguenza che molte coppie si recano all’estero per accedere alla procreazione medicalmente assistita e diventare così genitori.

È tuttavia evidente che solo un componente della coppia sarà biologicamente genitore del bambino che nascerà, l’altro assumerà il ruolo di cd. “genitore sociale”.

Ed è proprio di questa figura che migliaia di “famiglie arcobaleno” chiedono da anni il riconoscimento.

I provvedimenti amministrativi e giurisdizionali sul punto sono molti e molto diversi tra loro.

Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7668 del 3 aprile 2020, si è pronunciata su un caso relativo a due madri italiane che, dopo aver portato avanti congiuntamente il percorso di procreazione medicalmente assistita, chiedevano di risultare entrambe come madri della minore, sull’atto di nascita di quest’ultima.

Tale richiesta, dopo il rifiuto opposto dall’Ufficiale di Stato Civile, era stata sottoposta al Tribunale di Treviso e alla Corte d’Appello di Venezia, ma rigettata da entrambi.

La Corte di Cassazione ha rilevato che nel nostro ordinamento vige il divieto per le coppie dello stesso sesso di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, con la conseguenza che se l’atto di nascita si forma in Italia – perché in Italia nasce il minore – soltanto chi ha partorito può essere riconosciuta come madre, “a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa”.

La Corte di Cassazione ha dunque respinto il ricorso delle madri, confermando i provvedimenti resi nei precedenti gradi di giudizio.

Dunque, in attesa di un intervento del Legislatore sul punto, l’unico strumento in grado di fornire un riconoscimento giuridico al rapporto tra “genitore sociale” e figlio sembra essere quello dell’adozione in casi particolari.

 


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Pubblicato martedì 12 maggio 2020
da Studio Legale Piantanida
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