In Italia esistono due tipi di adozione: l’adozione “classica” e la così detta adozione “in casi particolari”.
La prima è quella che a cui pensiamo tutti quando si parla di adozione: bambini, spesso stranieri, che versano in stato di abbandono, che vivono in comunità e che, grazie alla disponibilità di una coppia volenterosa, entrano a far parte di un nuovo nucleo familiare: una nuova vita fatta di esperienze, affetti e legami: una nuova famiglia, di cui il minore diviene membro a tutti gli effetti, con fratelli, sorelle, nonni ecc.
L’adozione “in casi particolari” riguarda invece quattro situazioni “particolari”, specificamente individuate dall’art. 44 l. 183/84: tale norma prevede che i minori possano essere adottati “a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.
Tali ipotesi, che in apparenza possono apparire complesse e sporadiche, in realtà rispecchiano una buona fetta delle famiglie italiane di oggi: si pensi al marito che, dopo tanti anni di matrimonio, desidera creare un legame giuridico, oltre che affettivo, con il figlio della moglie, ovvero alle coppie omosessuali che, in seguito al percorso di PMA (procreazione medicalmente assistita) avvenuto all’estero, rientrino in Italia con il bambino biologico di uno dei due, di cui anche l’altro desidera diventare “ufficialmente” genitore.
Certamente si tratta di fattispecie che il legislatore del passato considerava sporadiche e, appunto, particolari, ma che oggi non appaiono né rare né tantomeno inverosimili.
Eppure, ricorrere a tale tipo di adozione genera effetti giuridici in parte differenti da quella ordinaria.
Con l’adozione “classica” il minore entra a far parte del nuovo nucleo familiare in toto, recidendo ogni legame con la famiglia di origine.
Con l’adozione in casi particolari, invece, è prevista sì la costituzione di un legame giuridico genitore-figlio tra adottante e adottato, ma altresì il mantenimento del legame del minore con la famiglia d’origine, tant’è che il minore mantiene il proprio cognome, semplicemente posponendolo al cognome dell’adottante.
E, più ancora, sino al mese di febbraio 2022, la legge prevedeva che l’adottato in casi particolari non instaurasse alcun rapporto con i parenti dell’adottante, escludendo dunque giuridicamente dalla creazione di tale rapporto familiare fratelli, nonni, zii, cugini, ecc. del genitore adottivo.
Tale disposizione, tuttavia, generava non poche perplessità: veniva infatti a crearsi una situazione in cui il minore, a fronte di un contesto familiare “pieno” vedeva riconosciuto unicamente il suo rapporto con il genitore adottante, ma non anche con il resto dei suoi parenti di fatto.
Si pensi solo alle implicazioni in campo ereditario – un nipote che non rientra nell’eredità legittima dei nonni – ovvero in ambito sanitario – un fratello che non può accedere al ricovero in ospedale della sorellina – ecc.
Da qui l’intervento della Corte Costituzionale che, sollecitata dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, ha dovuto valutare se tale disposizione fosse o meno compatibile con i principi costituzionali in tema di uguaglianza, famiglia e infanzia.
Ebbene, con sentenza n. 79/2022, la Corte Costituzionale ha ravvisato nella norma portata alla sua attenzione – l’art. 55 della legge 184/1983 - una lesione dell’interesse del minore poiché “priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni”.
La rimozione della norma censurata ha avuto un impatto enorme sulla disciplina vigente: oggi il minore adottato in casi particolari riceve una tutela piena, al pari di qualsiasi altro bambino: con fratelli, sorelle, nonni e zii che non sono tali solo di fatto, ma anche giuridicamente.
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Pubblicato lunedì 07 novembre 2022
da Studio Legale Piantanida