“Ma non possiamo fare subito il divorzio?”
Spesso capita che i coniugi, preso atto dell’irreversibilità della crisi del loro matrimonio si chiedano - e ci chiedano - se non sia possibile evitare il “passaggio” della separazione, ottenendo immediatamente al divorzio.
Tale soluzione in Italia – purtroppo o per fortuna – non è percorribile, o meglio, non lo è per tutti.
Infatti, per uno scherzo del destino – che poi è una scelta del nostro Legislatore –, solo i cittadini stranieri – europei e extraeuropei – residenti in Italia possono ottenere il divorzio senza la necessità di separarsi prima.
Ovviamente non tutti e non sempre, ma la possibilità c’è: occorre fare riferimento al Regolamento UE 1259/2010.
Questo regolamento, all’art. 5 prevede che i coniugi possano decidere di comune accordo di applicare al loro divorzio la legge dello Stato di cui almeno uno di loro è cittadino.
Ciò significa che se uno - o entrambi - i coniugi sono cittadini di un Paese che non prevede la necessità di separarsi prima di divorziare, essi potranno decidere concordemente di applicare tale legge al proprio divorzio.
La scelta potrà essere fatta valere sia in caso di divorzio congiunto, come capita più spesso, sia in caso di divorzio contenzioso.
Cosa succede invece se i coniugi non si accordano sulla legge applicabile?
In questo caso il Tribunale italiano dovrà applicare la legge indicata dall’art. 8 dello stesso Reg. 1259/2010, e dunque:
- in primo luogo quella della residenza abituale dei coniugi (residenza comune) nel momento in cui viene introdotto il giudizio. Spesso si tratta della legge italiana – che dunque richiede la separazione –, ma se i coniugi non hanno una residenza abituale comune, il Giudice dovrà applicare
- la legge “dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale”. Ma se uno dei coniugi da più di un anno ha lasciato l’Italia (o il Paese in cui la famiglia aveva la residenza abituale), il Giudice dovrà applicare
- la legge del Paese “di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale”. Se entrambi i coniugi sono stranieri e hanno una cittadinanza in comune, il Giudice applicherà la legge del Paese di cui entrambi sono cittadini. Legge che, il più delle volte, non prevede la separazione prima del divorzio. Se i coniugi non hanno nessuna cittadinanza comune, il Giudice applicherà
- la legge italiana, con conseguente necessità di ottenere la separazione prima del divorzio.
In assenza di accordo è dunque abbastanza difficile ottenere l’applicazione della legge straniera, ma in alcune circostanze accade, come si legge nella sentenza n. 2142 di divorzio “immediato” resa dal Tribunale di Monza in data 26 settembre – 7 ottobre 2019.
Allegati:
Matrimonio Separazione Divorzio Giurisdizione Legge Applicabile Diritto
Pubblicato mercoledì 02 novembre 2022
da Studio Legale Piantanida