Tradizionalmente, nella società italiana la figura dei nonni ricopre una grande importanza nella vita familiare: nell’immaginario collettivo la domenica si mangia a casa dei nonni, l’estate li si raggiunge alla casa a mare o in montagna e, laddove sia possibile, i nonni costituiscono una preferibile alternativa alla tata quando i genitori lavorano.
Ma dal punto di vita giuridico cosa rappresenta un nonno? Possono i nonni vantare un diritto a frequentare i nipoti?
Il quesito può apparire insolito ma non lo è, così come non è scontata la risposta fornita nelle aule di Tribunale.
Infatti, sebbene ciò non rappresenti la maggioranza dei casi, accade talvolta che i genitori non vogliano che i loro figli abbiano contatti con i nonni materni o paterni: per via di un litigio o perché non ne condividono alcune scelte di vita.
Esercitando la piena responsabilità genitoriale, essi scelgono quali persone i loro figli possano o debbano frequentare.
Se ciò in linea di massimo è vero, è altrettanto vero che i nonni non sono persone qualunque, difatti la legge riconosce loro una posizione particolare.
Nello specifico, l’art. 317-bis del Codice Civile recita che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. (…)”.
Tale disposizione, figlia della riforma della filiazione del 2013, negli anni è stata sottoposta più volte a interpretazione giurisprudenziale al fine di comprenderne il preciso significato e stabilirne i limiti applicativi.
Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul tema stabilendo un importante principio: il diritto dei nonni a frequentare i nipoti non ha valore assoluto ma va sempre rapportato all'interesse dei minori.
Nel caso portato all’attenzione degli Ermellini, vi è una decisione della Corte d’Appello di Milano che ha riconosciuto le frequentazioni nonni-nipoti nonostante la contraria volontà dei genitori. Tale decisione si è basata su una consulenza tecnica svolta in corso di giudizio che in tali frequentazioni non ha ravvisato alcun pregiudizio per i bambini nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni.
La Suprema Corte, con sentenza 2881/2023, ha invece ribaltato la statuizione del Giudice di secondo grado, riportando il focus del procedimento sul concetto cardine di superiore interesse del minore.
Nello specifico, la Corte afferma che non è sufficiente la mera constatazione di un’assenza di pregiudizio per garantire il legame tra nonni e nipoti, ma è necessario un quid pluris, ossia accertare in concreto “il beneficio che gli stessi trarrebbero da una simile frequentazione, l’esistenza di un bisogno affettivo e il ricorrere di un loro superiore interesse a intrattenere questo rapporto”.
Sebbene i Giudici riconoscano il ruolo fondamentale che i nonni solitamente rivestono nelle famiglie italiane, chiariscono altresì che non basta un vago e presunto “bisogno affettivo” dei minori stessi per garantire il diritto a frequentare i nipoti. È infatti necessario che il mantenimento della relazione affettiva tra nonni e nipoti corrisponda al miglior interesse per questi ultimi.
La Corte riassume così il principio che deve guidare la scelta dei Giudici in casi analoghi: “L’interesse superiore del minore, (…), deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari”.
In altre parole, non vi è alcun automatismo nel riconoscimento del diritto di frequentazione. Se serve a preservare o far crescere una relazione positiva e sostanziosa per i nipoti, tale legame va tutelato. Se, al contrario, si basa sull’ipotetico assunto dell’importanza degli ascendenti nella vita dei minori, la tutela giuridica non troverà luogo.
L’argomentazione dei Giudici mira a meglio spiegare che l’art. 317-bis c.c. riconosce il diritto dei nonni a mantenere un rapporto con i nipoti, che tuttavia trova la propria ragione d’essere e allo stesso tempo il proprio limite nell’interesse nei nipoti stessi a conservare un legame con i primi. Nelle parole della Corte tali tutele “costituiscono situazioni giuridiche «serventi» focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull’esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, capace anche di assicurare il vantaggio derivante da una relazione positiva con le relazioni precedenti(…)”.
Ancora una volta la giurisprudenza ci ricorda che non esistono risposte facili laddove siano coinvolti i minori: non esiste un diritto dei genitori a non far frequentare i nonni così come non esiste un diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti. Ciò che esiste è un fine da perseguire costantemente, ossia il miglior interesse del minore. Interesse che non può stabilirsi a priori, sulla base di un’idealizzazione della famiglia, ma va determinato caso per caso, dietro attenta valutazione delle autorità a ciò preposte.
Allegati:
Figli Frequentazioni Diritto Di Visita Nonni
Pubblicato martedì 29 agosto 2023
da Studio Legale Piantanida