Nell’immaginario comune, l’adozione riguarda esclusivamente persone minori di età: bambini o ragazzi che versano in stato di abbandono e che grazie a quest’istituto entrano a far parte di una nuova famiglia, pronta ad accoglierli e amarli incondizionatamente.
Pochi sanno che in realtà il nostro ordinamento contempla anche un diverso tipo di adozione - detta tradizionale - a favore di un’altra categoria di soggetti: i maggiorenni.
L’adozione delle persone maggiori di età è in realtà un istituto antichissimo, già previsto dal diritto romano. Esso era finalizzato al mantenimento della stirpe garantendo un erede e una discendenza a chi non avesse figli.
Tuttavia, lo scopo esclusivamente economico dell’adozione di maggiorenni è andato col tempo erodendosi ed è oggi sostituito da ragioni affettive: si pensi a chi voglia instaurare un legame giuridico con il figlio maggiorenne del coniuge o del partner ovvero a chi desideri far entrare nella propria famiglia una persona particolarmente cara come un figlioccio o un pupillo.
Ciò comporta indubbi vantaggi in diversi ambiti, da quello sanitario a quello successorio: dal diritto di essere informati circa la situazione di salute di una persona ricoverata alla possibilità di rientrare di diritto tra gli eredi del genitore adottivo.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 7667/2020, ha preso atto che “l’istituto dell’adozione di maggiorenni (…) ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all’adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da vincoli personali, morali e civili”.
L’adozione di maggiorenni è disciplinata dagli artt. 291 ss. del nostro Codice Civile, come segue:
- è possibile adottare una persona sola o una coppia di coniugi;
- l’adottante deve avere compiuto almeno 35 anni;
- tra adottante e adottato deve intercorrere una differenza di età di almeno 18 anni.
È inoltre necessario il consenso:
- dell’adottando;
- dei genitori dell’adottando;
- del coniuge sia dell’adottando che dell’adottante;
- del figlio maggiorenne dell’adottante.
Sotto quest’ultimo profilo, in data 9 maggio 2023, la Corte d’Appello di Cagliari ha affrontato la questione del mancato consenso da parte del figlio maggiorenne, rimodellandone la sua assolutezza e incontestabilità.
La Corte ha infatti dato luogo a un’interpretazione estensiva dell’art. 297 c.c., stabilendo che l’eventuale dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante non può di per sé impedire l’adozione, ma va rapportato a tutti gli elementi ricorrenti nella vicenda adottiva.
Nello specifico, la Corte ha statuito che “bisogna (…) assegnare al dissenso dei figli maggiorenni dell’adottante, se non conviventi, un valore non già assoluto e insindacabile, fino al mero arbitrio, (…) bensì un valore più limitato e contenuto, che sia compatibile con la ratio dell’istituto dell’adozione di persone maggiori di età e con la tutela degli interessi, non esclusivamente patrimoniali, propri dell’adottante e dell’adottato, tra i quali unicamente si instaura il rapporto adottivo” e, conseguentemente, appare lineare che “a tale legittima aspirazione i figli maggiorenni possano opporsi soltanto nell’eventualità che l’adozione arrechi loro un grave pregiudizio”.
Dunque, se il Giudice rileva che il dissenso del figlio dell’aspirante adottante è ingiustificato o contrario agli interessi dell’adottando può – previa analisi della vicenda familiare - ugualmente pronunciare l’adozione.
Tale verdetto risulta innovativo e di non poco conto: secondo i Giudici cagliaritani una pronuncia di adozione della persona maggiorenne non potrà più dipendere dalla mera e unica volontà del figlio dell’adottante, poiché al Tribunale adito spetterà il compito di vagliare il contesto che gli si presenta, con tutte le sfumature e le contingenze del caso.
La sentenza esaminata si pone nel solco di una scia di giudizi volti a riconoscere che anche nell’adozione di maggiorenni - sebbene con minore intensità rispetto all’adozione di minori – all’Autorità giurisdizionale spetta tutelare il migliore interesse delle persone implicate.
Ciò richiede un attento scrutinio della fattispecie concreta, nella ricerca di un equilibrio familiare che, per quanto complesso e intricato possa rivelarsi, è necessario trovare.
Adozione
Pubblicato venerdì 07 luglio 2023
da Studio Legale Piantanida